Regolamento - Volontariato e Solidarietà

I Volontari che fanno la differenza
Organizzazione
AFTVS ODV
GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO
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VOLONTARIATO

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"Uno specifico ruolo sono chiamate a svolgere le persone impegnate nel volontariato: esse offrono un apporto prezioso nel servizio alla vita, quando sanno coniugare capacità professionale e amore generoso e gratuito"
Karol Wojtyła (Papa Giovanni Paolo II), Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 1995

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REGOLAMENTO GENERALE AFTVS


SOCI


Articolo 1

La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio.

Articolo 2

Ciascun membro dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo un socio maggiorenne.
Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono frasi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.
Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione che provvedere a controfirmale.



ASSEMBLEA ORDINARIA


Articolo 3

Nei casi di voto  segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Articolo 4

Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.
L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
Al momento della registrazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l’elezione alle cariche sociali.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea.



CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 6

Il Consiglio direttivo si raduna su invito scritto del presidente, da inviare almeno cinque giorni prima, ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ad esso partecipano:
- i membri del Consiglio stesso;
- e, senza diritto di voto, e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.
Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.
La convocazione può essere fatta solo per atto scritto.

Articolo 7

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.
Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 8

Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Articolo 9

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.
In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.

Articolo 10

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 11

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:
- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.

Articolo 12

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

Articolo 13

La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente.
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta esclusivamente al  Consiglio Direttivo.



SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 14

Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.

Articolo 15

Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.


TESORIERE -  CASSIERE


Articolo 16

Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti.

Articolo 17

Il Cassiere si occupa della cassa e dei rapporti con le banche.

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